Art. 1.
(Autorità competente nazionale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole forestali, di seguito denominato: «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica a livello nazionale. Esso inoltre è l'Autorità competente nazionale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento».